Il Giudice di Pace, in questa sentenza, ha ritenuto che il trasporto irregolare (4 persone sul ciclomotore: genitori e due minori), di per sè, non può escludere o limitare la responsabilità del conducente il veicolo antagonista se dalla istruttoria non è emersa una condotta irregolare del danneggiato che abbia avuto una efficienza causale nella determinazione del sinistro. Ha stabilito,altresì, che il minore trasportato ha diritto al risarcimento integrale riconoscendo, però, ai sensi dell'art. 1227 c.c. una corresponsabilità solidale (50%) dei genitori per il mancato uso del casco da parte dei minori medesimi. Ha riconosciuto, infine, il diritto per i convenuti (resistenti) di proporre azione di rivalsa nei confronti dei genitori dei minori (Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza 18.11.2011)
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace DOTT.SSA MARIA CUOMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2329/09 RGNR DECISA IL 18/11/011
promossa da
FFF MMM quale genitore esercente la potestà sul figlio minore XXX DDD nato il 00/00/2001 a SAN GIUSEPPE VESUVIANO CF . XXXDDD rapp.to e difeso dall’Avv. CCC AAA presso il cui studio in Ottaviano al <...> elett.te domicilia giusta mandato a margine del ricorso introduttivo; - parte ricorrente –
C/
DDD MMM res. in <...> alla via <...>, 22 ;
- parte resistente contumace-
NONCHE’
Spa INA ASSITALIA ASS.NI , in persona del legale rapp.te, rapp.ta e difesa dall’AVV. AAA CCC, presso il cui studio in <...> alla Via <...> elett.te domicilia, giusta procura in calce alla copia del ricorso notificato (il procuratore ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni relative al procedimento a mezzo fax al n. 081 0000 ovvero a mezzo e-mail all’indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. ; - resistente ;
OGGETTO: Risarcimento danni derivante da incidente automobilistico . LESIONI.
CONCLUSIONI: Come da verbale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il 4/7/09 , tenuto conto dell’art. 58 della stessa legge 69/09 che ha espressamente previsto l’immediata applicazione del nuovo art. 132 c.p.c. anche ai procedimenti pendenti in primo grado .
La domanda proposta da FFF MMM , quale genitrice esercente la potestà sul figlio minore XXX DDD , trasportato sul ciclomotore PIAGGIO VESPA con telaio n. yyyyyy e con targhino xxBxx , con il ricorso introduttivo depositato in data 01/07/09 , volta ad ottenere la condanna della SPA INA ASSITALIA ass.ni in solido con il Sig. DDD MMM, ovvero ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento delle lesioni subite dal minore, nell’incidente occorso in data 12/5/02 con il ciclomotore APRILIA SCARABEO con telaio n. LE 08164000 e con targhino n. 2JC1D, nella misura di euro 10.942,66 ovvero al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione dall’evento al saldo ed il tutto da contenere nei limiti della competenza, con vittoria delle spese di lite, è parzialmente fondata e, va accolta per quanto di ragione.
Trattandosi di un giudizio avente ad oggetto il risarcimento delle lesioni conseguenti ad un incidente automobilistico, tenuto conto della data di deposito del ricorso, il processo è stato trattato secondo la disciplina speciale introdotta dall’art. 3 della legge 102/06 e, quindi, secondo le disposizioni previste per il rito del lavoro.
Va, quindi, chiarito che, pur trattandosi di un incidente intervenuto successivamente alla data di entrata in vigore del codice delle assicurazioni , giusta ordinanza resa dalla Corte Costituzionale in data 13/6/2008 n. 205, parte ricorrente non era obbligata a richiedere il risarcimento del danno alla compagnia assicuratrice del vettore ex art. 141 del dlgvo 209/05, posto che, la nuova normativa non ha certamente tolto al danneggiato la possibilità di far valere i propri diritti derivanti dal rapporto obbligatorio scaturente dalla responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso.
Conseguentemente, l’eccezione sul punto non può essere accolta.
Per quanto, quindi, alla legittimazione delle parti in causa, essa non solo è stata idoneamente provata ma non è stata contestata per cui, sulla scorta della documentazione prodotta, deve ritenersi che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato.
Va, a questo punto, precisato che, il sottoscritto magistrato, con ordinanza del 19/1/2011 aveva ritenuto sussistente , nel caso di specie, una ipotesi probabile di conflitto di interessi tra la madre ed il figlio minore ma, preso atto del provvedimento (non condiviso, ma accettato da questo Giudice), reso dal Tribunale di Nola in data 23/5/2011 – 24/5/2011, di rigetto della istanza di nomina del curatore speciale, ritiene superata ogni questione sul punto.
Lette le lettere di costituzione in mora trasmesse alla SPA INA ASSITALIA, verificato il rispetto dei termini stabiliti dall’art. 145 del dlgvo 209/05, della domanda va ritenuta la proponibilità e la procedibilità.
Vista la ritualità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione della udienza, del resistente DDD va dichiarata la contumacia.
Passando all’esame del merito, osserva questo magistrato che , la presente controversia ha ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno spettante ad un trasportato ed, in questa ipotesi, così come ritenuto dalla Suprema Corte nelle sentenze che di seguito si indicano, la parte convenuta ( ovvero resistente), non potrà giammai contestare tele istanza ritenendo la concorrente responsabilità anche del vettore, posto che, anche nel caso di corresponsabilità, trattandosi di corresponsabilità solidale ex art. 2055 c.c., colui al quale è stato chiesto il risarcimento, potrebbe solamente agire in regresso nei confronti dell’altro condebitore.
Si riporta sul punto proprio parte della sentenza resa dalla Corte di Cassazione n. 15737 del 2/7/2010 laddove è scritto: “1.- Col primo motivo è denunciata violazione delle norme sulla solidarietà tra condebitori nella parte in cui il tribunale aveva condannato i convenuti al risarcimento del danno subito dalla terza trasportata solo in misura proporzionale all'apporto causale colposo del conducente dell'altra autovettura (35%), affermando che "il rimanente 65% del risarcimento potrà essere richiesto dalla V. al padre P.B., atteso che con la sua condotta concorrente ha provocato l'evento lesivo in questione.
1.1.- La censura è fondata.
L'art. 2055 c.c., presuppone solo l'imputabilità del fatto dannoso a più persone, mentre la graduazione delle colpe ha una mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente (cfr., ex multis, Cass. 5 ottobre 2004, n. 19934), quale che sia il criterio di imputazione della responsabilità ad ognuno di essi. Ne discende l'indifferenza, ai fini della condanna di uno dei responsabili solidali all'integrale risarcimento a favore del trasportato, che la colpa di ciascuno dei conducenti degli autoveicoli coinvolti nello scontro sia stata ravvisata in applicazione dell'art. 2054 cod. civ., comma 2, ovvero positivamente accertata, come nel caso di specie.
Va in particolare escluso che la proposizione dell'azione giudiziaria per il conseguimento dell'intero risarcimento da parte del danneggiato trasportato contro il conducente di uno solo dei due veicoli scontratisi tra loro implichi, in se stessa, una remissione tacita del debito nei confronti del corresponsabile del danno ai sensi dell'art. 1301 cod. civ., comma 1, posto che la volontà di rimettere il debito deve risultare da un inequivoco comportamento che riveli la volontà del creditore di non avvalersi del credito (cfr., ex plurimis, Cass., 21.12.1998, n. 12765). Sarebbe, del resto, addirittura paradossale - giacchè verrebbe con ciò negato lo stesso principio di cui all'art. 1292 cod. civ., che riconosce al creditore il diritto di agire contro uno dei condebitori solidali per costringerlo a pagare l'intero - che la volontà remissoria del creditore nei confronti del debitore non convenuto fosse ravvisata nell'avere il primo chiesto ad uno solo dei due debitori solidali l'intero risarcimento e che, di conseguenza, il debitore convenuto non potesse essere condannato al pagamento dell'intero debito in quanto dovrebbe essere detratta la parte del debitore solidale non convenuto, a favore del quale la remissione sarebbe stata operata con la citazione in giudizio dell'altro.
Nella domanda proposta nei confronti di alcuni soltanto dei responsabili non è infine evocabile una rinuncia alla solidarietà, la quale anzitutto presuppone (ex art. 1311 c.c., comma 2) che il creditore agisca nei confronti di uno dei condebitori solidali solo "per la parte di lui", sicchè tale presupposto non ricorre se il trasportato abbia convenuto in giudizio solo il conducente (ovvero, comunque, il responsabile) dell'altro autoveicolo, domandando l'intero risarcimento.
Da tali principi la sentenza s'è discostata laddove non ha condannato i convenuti all'integrale risarcimento e va dunque cassata sul punto.”.
Medesimo tenore ha la massima enunciata dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 8292 del 31/3/2008, laddove è scritto che : “Secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, che correttamente interpreta il dato normativo, la persona danneggiata in conseguenza di un illecito imputabile a più soggetti legati dal vincolo di solidarietà ( quali sono , in ipotesi di sinistro stradale, i responsabili dello scontro nei confronti del terzo trasportato in uno dei veicoli coinvolti), può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da uno solo dei coobbligati, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe e l’eventuale, diversa efficienza causale delle loro condotte rileva soltanto ai fini della ripartizione interna dell’onere risarcitorio fra i corresponsabili ( cass. 5/10/2004 n. 19934; cass. 10/8/2004 n. 15428).
La suprema Corte di Cassazione civile, sez. III, in data 10/01/2011, nella sentenza n. 291 ha ulteriormente ribadito che: “ La graduazione delle colpe tra i soggetti responsabili di un medesimo fatto illecito, avendo soltanto la funzione di ripartire internamente tra i coobbligati l'obbligazione risarcitoria, non elimina affatto la solidarietà tra loro esistente, di talché la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso (o che abbia agito in maniera tale da escludere del tutto la responsabilità dell'altro) non comporta la rinuncia alla solidarietà esistente tra tutte le persone alle quali lo stesso fatto dannoso sia imputabile, sicché, se anche nel corso del giudizio emerga la graduazione di colpa tra i vari corresponsabili, ciò non preclude al danneggiato la possibilità di chiedere di essere integralmente risarcito da uno solo dei corresponsabili.”
Per quanto innanzi, la domanda, così come proposta e, come chiarito dalla Suprema Corte, deve ritenersi legittima ed al trasportato, andrebbe, in ogni caso, riconosciuto il risarcimento integrale, lasciando al convenuto – resistente, la possibilità dell’esercizio dell’azione di regresso se sussistente una eventuale corresponsabilità sia per quanto alla determinazione dell’evento che, per quanto alla riconducibilità delle conseguenze dannose , all’evento dedotto.
Passando, quindi, all’esame della istruttoria, osserva questo Magistrato che, pur tenendo conto del fatto che, nelle circostanze di tempo e di luogo, sul motorino investito, privo di copertura assicurativa viaggiavano 4 persone ( i due genitori ed i due figli minori), contrariamente a quanto sostenuto dal procuratore della società assicuratrice, non può che ritenersi provata, in capo al conducente del ciclomotore APRILIA SCARABEO di DDD MMM, garantito per la rca dalla SPA INA ASSITALIA, la esclusiva responsabilità nella determinazione del sinistro .
Il testimone escusso, IMBIMBO LUIGI, ha confermato che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel ricorso, il conducente del ciclomotore APRILIA SCARABEO, “procedendo a velocità elevata, sbandava ed invadeva la opposta corsia di marcia scontrandosi frontalmente con il ciclomotore Piaggio Vespa che sopraggiungeva . Il conducente del ciclomotore Piaggio Vespa tentò di evitare l’impatto sterzando verso destra, ma non vi riuscì….… l’impatto tra i due ciclomotori è stato frontale e si è verificato verso destra della semicarreggiata percorsa dal ciclomotore Piaggio Vespa. ….” .
Da tale ricostruzione della dinamica emerge che, infatti, il conducente del ciclomotore APRILIA, ha tenuto una condotta di guida contraria alle disposizioni del codice della strada ed in particolare del disposto degli articoli 140 e 141 ( i principi informatori) , considerato l’obbligo degli utenti della strada di usare prudenza nella guida e di mantenere una velocità adeguata , al fine di prevenire incidenti stradali.
La circostanza del trasporto irregolare , di per sé, non può considerarsi sufficiente ad escludere la responsabilità del resistente, ovvero considerarsi sufficiente a limitare la responsabilità del conducente del ciclomotore antagonista perché , dalla istruttoria espletata non è emerso che tale condotta irregolare abbia avuto una concreta efficienza causale nella determinazione dell’incidente.
Il rapporto di causalità materiale o fisica, infatti, si basa sul principio che ad ogni effetto deve corrispondere una causa. Mentre per la clinica la causa è da ricondursi all'eziologia della malattia, nell'ambito del diritto, l'esistenza di un nesso di causalità fra due fenomeni è un'esigenza indispensabile per far corrispondere a determinate patologie il riconoscimento di prestazioni assicurative o risarcitorie.
Se molti fattori intervengono nel determinare un fenomeno, altri ne modificano l'esito finale ed in una sequenza concatenata, molti possono dare o togliere una rilevanza giuridica a ciascun fattore.
La Causa (o causa efficiente): è ciò che produce un effetto, che modifica uno stato di cose: essa deve essere antecedente, cioè precedere l'effetto in senso cronologico; necessaria, perché senza di essa non avviene l'evento, e sufficiente a produrre l'effetto. Si ha una causalità unica o esclusiva, quando una sola causa è di per sé sufficiente a produrre l'effetto, in antitesi alla causalità multipla o concausalità.
La Concausa è l'intervento in concorso di più cause: determina un effetto, altrimenti non realizzabile, in assenza di una o più cause necessarie, ma non sufficienti. Si distinguono in preesistenti, simultanee o sopravvenute rispetto all'evento di rilevanza giuridica.
La. Condizione è ogni presupposto necessario affinché la causa produca un determinato effetto (la forza di gravità per le precipitazioni, lo stato di gravidanza per l'aborto, la vita per l'omicidio o l'infanticidio, ecc.). Talvolta è difficile la distinzione di una condizione da una concausa preesistente: La condizione è una situazione statica anche se passibile di evoluzione spontanea, la concausa è pur sempre dinamica, capace di modificare la realtà, producendo un evento nuovo, connesso ad un interesse giuridico.
L’occasione è un evento non necessario (sostituibile) e normalmente non sufficiente: si distingue dalla causa per la mancanza di idoneità a produrre l'effetto.
Nel caso in esame, il trasporto irregolare non ha integrato né una causa efficiente , né una concausa, rappresentando solo una occasione non idonea, da sola, a produrre l’effetto lesivo così come lamentato.
Ne consegue che, per tale ragione, i resistenti vanno condannati al risarcimento dei danni subiti dai trasportati (Sul punto si è espressa la Suprema Corte che ha ritenuto: “L'indebita presenza di una seconda persona a bordo di un ciclomotore, omologato per il trasporto di un solo soggetto, rende il mezzo più instabile, ma ciò non è sufficiente per addebitare parte della responsabilità del sinistro alla condotta colposa del danneggiato; occorre, infatti, verificare la dinamica del sinistro ed accertare l'efficienza causale di tale condotta rispetto al verificarsi del sinistro (nella specie, un motorino aveva urtato contro un guard-rail dopo che il conducente era stato abbagliato dai fari di un'auto non identificata. Il terzo trasportato era caduto a terra, riportando gravi lesioni. Il giudice del merito aveva riconosciuto in favore di quest'ultimo un risarcimento al 50 per cento. In applicazione del principio suesposto, la Corte ha cassato la decisione impugnata, atteso che in sentenza era stata rilevata esclusivamente la presenza vietata sul ciclomotore, senza però specificare come questa avesse potuto influire sulla perdita di equilibrio).” Cassazione civile, sez. III, 08/04/2010, n. 8366
Per quel che concerne il quantum, questo magistrato , si rimette esclusivamente alla valutazione del consulente medico d’ufficio siccome adeguatamente motivata e priva di vizi.
Il CTU dopo l’esame obiettivo del paziente, descrizione dell’anamnesi, visione dei certificati ha quantificato le lesioni in gg. 7 di ITT; 20 gg. di ITP al 50% e 20 gg. di ITP al 25% con postumi di danno biologico nella misura del 2% con precisazione, però, che l’uso del casco avrebbe potuto ridurre se non addirittura evitare, le lesioni ( cfr pagina 8 della relazione).
Considerato quanto innanzi, in applicazione del principio della corresponsabilità solidale, al minore andrà riconosciuto, come detto, il risarcimento integrale, fermo restando, però, il diritto per i resistenti di proporre azione di rivalsa nei confronti dei genitori dei minori, perché corresponsabili ex art. 1227 c.c. nella misura che si stima giusto determinare nella percentuale del 50 % in considerazione della età del bambino trasportato e, della accettazione del rischio del danno ( per il mancato uso del casco che avrebbe potuto, addirittura, evitare le lesioni).
Ai fini, quindi, della quantificazione dell’ammontare del risarcimento, tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 139 del d.lg.vo 209/05, laddove è inserita la precisazione del danno biologico (“per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica una incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”), e dei criteri di liquidazione; visto il comma 3 dello stesso articolo, laddove è scritto che “l’ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”; Considerato, ancora, che, secondo l’evoluzione giurisprudenziale di merito, alla luce della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 26972 del 2008, va affermata la possibilità di risarcire la sofferenza morale del danneggiato personalizzando il risarcimento del danno biologico nei limiti di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni ( Trib. Piacenza 4/6/09 n. 401 in Banca dati Juris Data; Trib. Palermo, III Sez. Civ. 3/6/09 in Altalex- quotidiano di Informazione giuridica n. 2620 del 15/9/09; Trib. Venezia 27/2/09, in Giur. Merito 2009), dovendosi intendere definitivamente accantonata la figura del cosiddetto danno morale soggettivo (Trib. Monza sez. lavoro, 125/09 n. 241 in Giustizia a Milano 2009; Trib. Milano Sez. III 15/4/09 n. 5013 in Giustizia a Milano 2009; Trib. Palermo 12/3/09 in Banca dati Juris Data); viste le tabelle di liquidazione introdotte dall’art . 5, co. 2, della legge 57/2001 aggiornate dal D.M. Sviluppo Economico del 27/5/010; tenuto conto della intrinseca incidenza delle lesioni subite dalla parte danneggiata sulla sua vita, anche relazionale si ritiene che il danno riportato dalla parte attrice possa essere aumentato di 1/5 così come previsto dall’art. 139 del dlgvo 209/05 e debba essere così liquidato :
Età del danneggiato : 1 anni Percentuale di invalidità permanente : 2% Giorni di invalidità assoluta : 7 gg. Giorni di invalidità parziale al 50%: 20 gg. Giorni di invalidità parziale al 25%: Danno Biologico Permanente Valore del punto per invalidità del 2% : € 834,94 Percentuale di riduzione per età di 1 anni : 0% (€ 834,94 x 2) - 0% € 1.669,89 Danno Biologico Temporaneo Inabilità assoluta : € 44,28 x 7 gg € 309,96 Inabilità parziale al 50%: € 44,28 x 20 gg x 50% € 442,80 Inabilità parziale al 25%: € 44,28 x gg x 25% € 0,00 € 752,76 Danno Morale :€ (1.669,89 + 752,76) x 20% € 484,53 Spese documentate : € 0,00 Totale : € 2.907,18 Nulla per le spese perché non documentate.Sulla somma spettante, vanno calcolati gli interessi, che, giusta pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. n. 1712/95, nella quale si legge che l’orientamento giurisprudenziale di conteggiare sulla somma rivalutata gli interessi a far tempo dal dì dell’evento finisce con il produrre una iniqua locupletazione in favore del danneggiato il quale ha diritto agli interessi quale compensazione per la mancata disponibilità del controvalore in danaro del bene oggetto della lesione - controvalore che all’inizio è rappresentato dalla sorta capitale via via rivalutantesi), vanno calcolati non sulla somma liquidata all’attualità, bensì sulle somme esprimenti il danno al momento del sinistro, nonché sulle somme relative ai periodi intermedi tra la data dell’evento dannoso ed il momento della decisione, rivalutate in base agli indici medi.
Gli interessi, pertanto, vanno calcolati sulla minor somma corrispondente a quella liquidata all’attualità (ottenuta dividendo detta somma per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto), via via annualmente rivalutata sulla base degli indici ISTAT dalla data del fatto a quella della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Dalla data di pubblicazione della sentenza sulle somme così come liquidate all’attualità, devono aggiungersi gli interessi legali sino al soddisfo.
Le spese devono essere poste a carico della parte soccombente e stante la dichiarazione resa dal Procuratore della parte ricorrente, esse gli vanno attribuite ex art. 93 c.p.c..
Tenuto conto delle tariffe professionali approvate dal Consiglio Nazionale Forense in virtù del DM 127/2004, tenuto conto delle prestazioni effettivamente svolte dal procuratore, nonché del grado di difficoltà del presente procedimento, le spese vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da da FFF MMM quale genitore esercente la potestà sul figlio minore XXX DDD contro DDD MMM nonché SPA INA ASSITALIA ASS.NI SPA , così provvede:
- Dichiara la contumacia di DDD MMM;
- Accoglie, per quanto di ragione la domanda e, per l’effetto, riconosciuta e dichiarata l’esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di proprietà del DDD nella determinazione del sinistro, condanna le parti convenute in solido, al pagamento in favore della attrice, nella qualità, della somma pari ad euro 2.907,18, all’attualità, oltre interessi da calcolarsi come in motivazione. Condanna le parti resistenti, in solido al pagamento delle spese del giudizio che, liquida in complessivi € 1.830,00 , di cui € 110,00 per spese; € 920,00 per diritti ed € 800,00 per onorari, oltre IVA e CPA nonchè rimborso forfettario ex art. 15 L.P. da attribuirsi all’Avv. AAA ex art. 93 c.p.c.
Condanna i convenuti al rimborso delle spese di CTU nella misura liquidata pari ad euro 350,00 giusta decreto in atti.
Così deciso in Ottaviano il 18/11/11
IL GIUDICE DI PACE
DOTT. SSA MARIA CUOMO
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