Con la sentenza in commento, il Giudice di Pace ha ritenuto che, in caso di lesioni subite dal terzo trasportato, legittimato passivo è unicamente l'istituto assicuratore del veicolo del vettore. Infatti, ha ritenuto il giudicante, in base all'art. 141 del D.Lgs.209/2005, il terzo trasportato ha azione, per il risarcimento dei danni subiti a causa di un sinistro stradale, nei confronti della sola impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro, la quale risarcisce il danno «a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro », sottolineando che la precisazione, contenuta nel detto articolo, « a prescindere dall'accertamento della responsabilità» non si pone in contraddizione con la parte della regola per cui è fatta salva « l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito », ma va, al contrario, coordinata con quest'ultima ed è cioè finalizzata ad escludere che il fatto del terzo, consistente nella colpa esclusiva di un altro conducente, possa rilevare ai sensi dell'art. 141 (Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza del 17.07.2013)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO
In persona della dott.ssa. Assunta Ventimiglia ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile, iscritta al n° 403 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2011, riservata a sentenza all'udienza del 17.07.2013, avente ad oggetto: risarcimento danni derivanti dalla circolazione di autoveicoli
Tra
AAA Ppp, nata il <…> a Napoli e residente in Terzigno alla Via <…> (C.F. <…>), elettivamente domiciliata in <…> alla Via <…>, 20 nello studio dell'Avv. Fff AAA, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione; Attrice
E
Generali Business Solutions S.p.A., procuratrice speciale della S.p.A. INA Assitalia Assicurazioni, in persona del suo legale rappresentanti pi con sede in Roma alla Via Leonida Bissolati, 23 ( C.F. 00885351007), rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti per Notar <…> di Milano del <…>, distinta nel Repertorio dal n. <…>. Racc. n. <…> dall'Avv. Ggg MMM ed elettivamente domiciliata in Somma Vesuviana alla Via <…> nello studio dell'Avv. <…>; Convenuta
Nonché
MMM Sss ( C.F. <…>) e MMM Aaa C.F. <…>, entrambi residenti in Terzigno alla Via <…>; Convenuti Contumaci
Conclusioni Come da verbale di udienza del 17.07.2013.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege n. 69/09, entrata in vigore il 04.07.2009, tenuto conto dell'art. 58 della stessa legge 69/09 che ha espressamente previsto l'immediata applicazione del nuovo art. 132 c.p.c. anche ai procedimenti pendenti in primo grado.
Passando ad esaminare le ragioni di diritto della decisione rileva osservare che va dichiarata la contumacia di MMM Sss e MMM Aaa, ritualmente citati e non costituiti in giudizio.
Rileva ancora osservare che va dichiarata la proponibilità della domanda avendo parte attrice documentalmente provato di aver ottemperato all'onere previsto dalle disposizioni vigenti in subiecta materia, e di aver lasciato decorrere, per la instaurazione del presente giudizio, lo spatium deliberandi previsto dalla medesima normativa.
Rileva, altresì, osservare che sono da ritenere sussistenti la rispettiva legittimatio ad causam delle parti, nonché la loro rispettiva titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio provate dalla documentazione ritualmente prodotta e dalla prova testimoniale. Nel merito, la domanda proposta da AAA Ppp, tendente al risarcimento dei danni che la stessa assume di aver sofferto per le lesioni personali riportate, in qualità di trasportato a bordo dell'autovettura Fiat Panda tg. XX 0X0 XX, è fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti di cui in motivazione.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza del Supremo Collegio il principio secondo il quale, il giudice è libero di utilizzare per la formazione del suo convincimento anche prove raccolte in un diverso processo, svoltosi fra le stesse o altre parti, una volta che la relativa documentazione sia ritualmente esibita dalla parte interessata secondo le regole dell'allegazione (Cass. 30.05.1996, n. 5013).
La Suprema Corte ha, altresì, affermato che il giudice di merito può utilizzare in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva.
In aderenza all'or rievocato orientamento giurisprudenziale, questo giudice ritiene di utilizzare, per la formazione del proprio convincimento, le prove raccolte nel procedimento promosso da VVV Mmm nei confronti di MMM Sss e della S.p.A. INA Assitalia, subito avvertendosi che AAA Ppp ha prodotto nel presente giudizio le copie conformi dei verbali di causa relativi all'assunzione della prova testimoniale.
L'istruttoria orale e documentale ha evidenziato che AAA Ppp si trovava a bordo dell'autovettura Fiat Panda, assicurata per la r.c.a. con la S.p.A. Assitalia Assicurazioni.
Dall'esame della prova testimoniale raccolta nel suddetto giudizio è emerso che nel mese di giugno dell'anno 2008, verso le ore 08,00, in Terzigno alla Via Zabatta, l'autovettura Fiat Panda tamponava una Fiat Punto che la precedeva. E' emerso, altresì, che a bordo dell'autovettura Fiat Panda vi era, in qualità di trasportata, AAA Ppp, che, a seguito dell'incidente, riportava lesioni personali.
Rileva osservare che il risarcimento del terzo trasportato è disciplinato dall'articolo 141 del decreto legislativo n. 205 del 07.09.2005, il quale prende il posto dell'abrogato articolo 1 della legge 990/69 ed impone al trasportato « salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito » di instaurare l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro.
In base al citato articolo 141, il terzo trasportato ha azione, per il risarcimento dei danni subiti a causa di un sinistro stradale, nei confronti della sola impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro, la quale risarcisce il danno «a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro », subito osservandosi, per completezza di disamina, che, secondo una interpretazione del menzionato articolo, la precisazione « a prescindere dall'accertamento della responsabilità» non si pone in contraddizione con la parte della regola per cui è fatta salva « l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito », ma va al contrario coordinata con quest'ultima ed è cioè finalizzata ad escludere che il fatto del terzo, consistente nella colpa esclusiva di un altro conducente, possa rilevare ai sensi dell'art. 141; in base a questa impostazione l'Assicurazione del vettore è comunque tenuta a risarcire il danno subito dal terzo trasportato a prescindere dall'eventuale responsabilità di altro conducente, fermo restando in capo all'assicurazione del vettore, che ha effettuato il pagamento, del diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.
Ai sensi dell'art. 141 del menzionato decreto, l'unico soggetto tenuto al risarcimento dei danni sofferti dal trasportato, "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", è l'impresa del vettore e non anche quest'ultimo.
In puntuale applicazione della normativa vigente in subiecta materia, nel caso in esame, la S.p.A. INA Assitalia Assicurazioni (assuntrice del rischio derivante dalla circolazione dell'autovettura Fiat Panda al momento del sinistro per cui è causa ) è tenuta a risarcire ad AAA Ppp il danno dalla stessa sofferto, essendo stato accertato che quest'ultima, al momento del sinistro, si trovava, in qualità di trasportata, a bordo dell'autovettura Fiat Panda assicurata per la r.c.a. con la S.p.A. INA Assitalia Assicurazione.
Per i superiori rilievi va rigettata la domanda proposta nei confronti di MMM Sss e MMM Aaa per il loro difetto di legittimatio ad causam.
Passando alla quantificazione della pretesa risarcitoria, rileva osservare che, secondo il nuovo condivisibile indirizzo "bipolare" in ordine al risarcimento del danno alla persona, riconducibile ai due poli del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, la liquidazione dei danni non patrimoniali (nei quali rientrano il danno biologico, il danno morale, il danno da lesioni di interessi non patrimoniali costituzionalmente protetti ) può avvenire anche in modo unitario e complessivo, e deve evitare duplicazioni risarcitorie. La pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione dell'11.11.2008, n. 26972 ha ritenuto che «nell'ambito di una ricostruzione bipolare della responsabilità aquiliana, vada abbandonata l'autonoma categoria del danno morale e la sofferenza morale vada ricondotta nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale».
Onde evitare una duplicazione di risarcimento attraverso la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale, quest'ultimo non va liquidato in percentuale del primo, ma occorre procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, per pervenire così al ristoro del danno nella sua interezza. La Suprema Corte ha anche chiarito che nell'ipotesi in cui il fatto illecito si configuri come reato, è risarcibile il danno non patrimoniale sofferto come sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata, meritevole di tutela in base - all'ordinamento.
Precisato quanto sopra, si deve ritenere accertato, alla stregua della consulenza medico - legale del ctu Dott. Mmm SSS, alle cui conclusioni questo giudice ritiene di uniformarsi, che alle lesioni, riconducibili all'incidente per cui e causa, riportate da AAA Ppp sono conseguiti postumi di carattere permanenti valutati nella misura del 3%.
Inoltre, il ctu ha determinato in giorni 20 il periodo di invalidità temporanea totale ed in giorni 30 il periodo di invalidità temporanea parziale al 50%.
Per la determinazione del danno si segue la tabella del danno biologico di lieve entità ( sotto i nove punti di invalidità permanente), tenuto conto dell'aggiornamento delle somme (D.M. del 06.06.2013).
Passando alla concreta liquidazione della somma, si può riconoscere ad AAA Ppp, quanto all'invalidità permanente, tenuto conto della natura delle lesioni riportate, del grado di invalidità residuato e dell'età della danneggiata al momento del sinistro ( anni 27) la somma di € 2.608,68, da ridursi ad € 2.580,29 in tal misura quantificato dall'attrice il danno in argomento.
A tale importo,secondo i criteri adottati in campo nazionale che prevedono € 46,20 per ogni giorno di invalidità, si deve aggiungere € 924,00 per 20 giorni di ITT (€ 46,20 x 20 = € 924,00 ), da ridursi ad € 914,00, in tal misura quantificato dall'attore il danno in argomento ed € 693,00 per giorni 30 al 50% ( € 46,20 x 50% = € 23,10 x 30 = € 685,00), da ridursi ad € 685,50, così come quantificato dall'attrice il danno in argomento.
Pertanto, per il danno biologico ad AAA Ppp deve essere liquidata la somma di € 5.015,79, considerato anche le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso in conseguenza del sinistro e del fatto illecito di cui si è vittima ( l'art. 139, comma 3, del D. Lgs. N. 209/2005).
La somma è liquidata all'attualità e, pertanto, non è suscettibile di rivalutazione monetaria; su di essa sono dovuti, però, gli interessi da lucro cessante nella misura del 2% calcolati, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sent. 1712 del 1995, non sull'importo liquidato all'attualità bensì sulla somma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 07 06 2008, quale momento del sinistro, e quindi rivalutate anno per anno a partire dal 07.06.2008 e fino al momento del deposito della presente decisione.
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti sulla somma sopra liquidata all'attualità gli ulteriori interessi al tasso legale. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi,contenuto nel D.M. del 201071.12 n. 140, in G.U. n. 195 del 22/08/2012, del valore del dècisum, 'della natura della controversia, dell'attività professionale svolta dal Procuratore e del numero delle parti n causa.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da AAA 1atrizia nei confronti della S.p.A. INA Assitalia Assicurazioni, di MMM Sss e MMM Aaa, ogni altra domanda ed eccezione disattese, cosi provvede
1) condanna, ai sensi deIl'art 141. dellecito legislativo n 209 del 2005, la S.p.A. INA Assitalia AssicurazIoni in perona del suo legale rappresentante p t, al pagamento, in favore d AAA Ppp, della somma di € 5.015,79, oltre interessi come in motivazione;
2) condanna, altresì, la S.p.A. INA Assitalia Assicurazioni, in persona del suo legale rappresentante p.t., a pagare le spese e le competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.100,00 di cui € 600,00 per spese ( comprese le spese di ctu pari ad € 350,00) ed € 1.500,00 per il compenso per l'attività professionale svolta, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione, ex art. 93 c..p.c., all'Avv. Fff AAA;
3) rigetta la domanda proposta nei confronti di MMM Sss e MMM Aaa per difetto di legittimazione passiva.
Così deciso in Ottaviano il 17.07.2013
Il Giudice di Pace
Dott.ssa Assunta Ventimiglia
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