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Cassazione 811 del 2015

I parenti delle vittime di incidenti stradali hanno diritto, se ne ricorrono i presupposti, al risarcimento per danni biologici e morali.
Entrambi vengono liquidati dall’assicurazione ma la loro valutazione deve essere fatta dal giudice in modo distinto.

Quest’ultimo è il principio ribadito dalla sentenza della Corte di Cassazione n°811 del 20 gennaio 2015.

Cosa riguardava il ricorso della sentenza Cassazione 811 del 2015

I giudici della Corte di Cassazione sono stati chiamati a pronunciarsi in merito a un ricorso presentato dai familiari di un motociclista deceduto in seguito allo scontro di un’autocisterna, di cui si sono perse le tracce.

In particolare, i genitori e la sorella della vittima hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva drasticamente ridotto l’importo del risarcimento che la compagnia di assicurazione doveva liquidare, rispetto a quello stabilito in prima istanza dal Giudice di prima istanza.

Cosa ha stabilito la sentenza 811 del 2015 della Cassazione

Quando un parente decede in seguito a un sinistro, i parenti hanno diritto a un risarcimento il cui valore deve essere calcolato tenendo conto del danno biologico e del danno catastrofale. Il primo riguarda le sofferenze che ha dovuto subire la vittima prima di morire, il secondo riguarda i danni collegati alla consapevolezza e alla paura che si sta per morire.

Proprio questi due genere di danni e il loro calcolo sono oggetti della sentenza n 811 del 2015, per cui la Cassazione ha ritenuto illegittima la determinazione del danno morale in base alle risultanze di quello biologico.

Stabilendo che le due tipologie di danno devono essere fatte in autonomia e soprattutto occorre procedere con una valutazione personalizzata caso per caso, senza tralasciare il grado sofferenza e consapevolezza della vittima.

Come calcolare danni biologico e morali

In sede di liquidazione, i danni biologici e i danni morale devono essere oggetto di sue differenti valutazioni, in quanto si tratta due distinte situazioni soggettive. Nello specifico, il danno morale comporta un’offesa alla dignità umana, così come sancito dagli articoli 2 e 3 della costituzione, il danno biologico è correlato alla lesione del diritto alla salute, come inteso nell’articolo 32.

In caso di sinistro stradale, il risarcimento da liquidare ai familiari dall’assicurazione, deve tenere separate le due posizioni soggettive e quantificarle tenendo conto dei fatti e circostanze che hanno causato la morte della vittima e delle sofferenze patite. Naturalmente è compito del giudice, analizzare ogni singolo caso e arrivare a stabilire una somma congrua, con cui la compagnia assicurativa è chiama a risarcire i familiari della grave perdita subita, in seguito al sinistro.
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